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IL "PROBLEMA ENERGIA" ED IL DECRETO 192 |
L’8 Ottobre 2005 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n°192 del 19 Agosto 2005 dal titolo “Attuazione della Direttiva 2002/91 relativo al rendimento energetico nell’edilizia”. La pubblicazione di tale decreto sulla Gazzetta Ufficiale ha segnato una svolta storica nella legislazione italiana sul risparmio energetico degli edifici: il decreto 192, infatti, può essere definito il primo vero provvedimento di risparmio energetico emanato in Italia. Di conseguenze, la legge 10/91, punto di riferimento per tecnici e progettisti fino ad oggi, sarà progressivamente sostituita da questo decreto e dai decreti attuativi che saranno pubblicati nei prossimi mesi. Fino ad allora si farà riferimento alla legge 10/91 solo per quegli articoli che non sono stati abrogati dal decreto 192, come riportato nell’allegato I. Il Protocollo di Kyoto, recepito dall’Unione Europea tramite la pubblicazione della Direttiva 2002/91, impone ai Paesi industrializzati di ridurre entro il 2010 le emissioni totali di gas ad effetto serra del 5% rispetto ai livelli del 1990. Il decreto 192 contribuirà, come tutti si augurano, alla diminuzione dei consumi energetici in edilizia. Dai rapporti pubblicati annualmente dall’Unione Europea, infatti, emerge che circa il 40% dei consumi energetici è da imputarsi al settore dell’edilizia; in particolare i consumi maggiori, o in alcuni casi gli sprechi, sono dovuti principalmente al riscaldamento degli edifici. È proprio su una miglior gestione dei consumi e su una drastica riduzione degli sprechi che il decreto punta l’attenzione invitando ad una progettazione più oculata, tra l’altro, di impianti e componenti finestrate.
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A - Settore edilizio B - Industria C - Trasporti |
Consumi energetici in Italia differenziati per settore (Fonte ENERDATA)
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A - Produzione acqua calda B - Apparecchi elettrici C - Cottura cibi D - Riscaldamento |
Consumi di energia in edilizia in Italia (Fonte ENERDATA) |
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OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO |
Obiettivo di tale decreto è “migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovendo la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico” (art.1). Il decreto 192, quindi, è finalizzato a limitare il consumo di energia dato da impianti di riscaldamento e di condizionamento e la dispersione termica attraverso i componenti finestrati. In particolare, il decreto pone l’attenzione sugli impianti, pretendendo più efficienza, sugli involucri e sui componenti finestrati che dovranno essere più isolati termicamente.
Il decreto 192, così come indicato nell’art.3, si applica ad edifici di nuova costruzione e agli edifici in fase di ristrutturazione. Per quanto riguarda le ristrutturazioni, comunque, sono previsti diversi gradi di applicazione: il decreto si applica integralmente nel caso di ristrutturazioni di edifici di superficie superiore ai 1000m2 e in maniera limitata ad interventi di ampliamento superiori al 20% dell’edificio esistente. Il decreto non si applica ad edifici storici, a fabbricati isolati con una superficie inferiore a 50m2 e a fabbricati industriali o artigianali o agricoli qualora gli ambienti siano riscaldati per esigenze produttive
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI |
Il decreto 192 impone che entro un anno dalla data di entrata in vigore, tutti gli edifici di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione siano dotati di un attestato di certificazione energetica (art.6) redatto secondo precise metodologie di calcolo. L’obbligo di questa certificazione rappresenta, di fatto, un cambiamento storico rispetto a quanto prescritto dalla legge 10/91: se prima l’attività di controllo dei consumi energetici era demandata ai singoli Comuni che, nella maggior parte dei casi, non avevano le competenze necessarie, ora acquisterà valore la firma del progettista, ma soprattutto il controllo dell’utente finale. Analizzando, infatti, i consumi al termine delle stagioni di riscaldamento e di condizionamento, sarà l’utente a verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal progettista al termine della fase di studio, rivalendosi su chi avrà dichiarato il falso. È importante ricordare che il valore di mercato di un immobile dipenderà anche dall’attestato di certificazione energetica dello stesso. Tale certificato avrà una durata di dieci anni a partire dal suo rilascio e dovrà essere aggiornato nel caso di interventi di ristrutturazione che possono modificare le prestazioni dichiarate. Nel caso di edifici con superficie superiore a 1000m2, il certificato dovrà essere affisso in un luogo visibile.
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Esempio di certificazione energetica di un edificio: efficienza massima classe A, efficienza minima classe G |
Il decreto 192 (art.15) fissa le sanzioni a carico di tutte le figure coinvolte nella realizzazione dell’edificio e nel suo acquisto. Qualora, infatti, l’Autorità competente, chiamata a verificare il reale consumo energetico dell’edificio, riscontrasse consumi non corrispondenti a quelli dichiarati, scatteranno sanzioni a carico del progettista che ha fornito la relazione (30% della parcella), del professionista che ha rilasciato la certificazione (70% della parcella), della Direzione Lavori (50% della parcella), del manutentore (1000-6000 €) e del proprietario (500-3000 €). Il costruttore può essere punito, invece, se omette la certificazione al termine dei lavori (5000-30000 €).
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LIMITI DI TRASMITTANZA DELLE COMPONENTI FINESTRATE |
L’allegato C del decreto 192 illustra i requisiti della prestazione energetica degli edifici imponendo, in particolare, nuovi limiti di trasmittanza per le chiusure trasparenti nel loro complesso e per i vetri in relazione alle varie zone climatiche. I circa 8100 Comuni italiani,infatti, in base al decreto 412/93 ancora in vigore fino alla pubblicazione di futuri documenti, sono divisi in sei zone climatiche in funzione del consumo energetico necessario per mantenere une temperatura di confort pari a 20°C all’interno dell’edificio. Il parametro utilizzato per differenziare le sei fasce climatiche, indipendentemente dalla localizzazione geografica, è il “grado giorno GG”, ossia la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente e la temperatura media esterna giornaliera.
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Zona A
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GG
< 600
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Zona
B
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600<GG<900
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Zona
C
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900<GG<1400
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Zona
D
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1400<GG<2100
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Zona
E
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2100<GG<3000
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Zona
F
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GG
>3000
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Definizione delle zone climatiche secondo la legge 10/91 |
In relazione alla zona climatica, il decreto fissa i seguenti limiti di trasmittanza complessiva del serramento e del vetro a partire dal 1 Gennaio 2006, quindi già in vigore, e a partire dal 1 Gennaio 2009.
Consulta la sezione "LA TRASMITTANZA TERMICA"
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ZONA
CLIMATICA
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Uw
[W/m2K]
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Da
1 Gennaio 2006
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Da 1 Gennaio 2009
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A
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5,5
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5,0
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B
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4,0
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3,6
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C
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3,3
|
3,0
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D
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3,1
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2,8
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E
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2,8
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2,5
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F
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2,4
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2,2
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Valori di trasmittanza media del serramento nel suo complesso. |
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ZONA
CLIMATICA
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Ug
[W/m2K]
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Da
1 Gennaio 2006
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Da
1 Gennaio 2009
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A
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5,0
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5,0
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B
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4,0
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3,0
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C
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3,0
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2,3
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D
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2,6
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2,1
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E
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2,4
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1,9
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F
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2,3
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1,6
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Valori limite di trasmittanza del vetro |
L’imposizione di questi limiti comporta alcune conseguenze a carico dei vetri che, dal 1 Gennaio 2006, dovranno essere, di fatto, obbligatoriamente isolanti e caratterizzati da prestazioni termiche rinforzate: nelle zone più “fredde” d’Italia, ossia le zone D,E,F, che comprendono circa il 75% del parco immobiliare italiano, dovranno essere necessariamente installati vetri basso emissivi.
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RENDIMENTO DEGLI IMPIANTI |
Il decreto 192 fornisce utili indicazioni anche riguardo agli impianti termici per cercare di massimizzarne i rendimenti sia nel caso di nuova installazione sia in caso di ristrutturazione. In particolare pone l’attenzione sulle caratteristiche costruttive dei componenti da installare e sulle metodologie di controllo e verifica degli stessi. Nel caso di sostituzione, infatti, il decreto prescrive che i nuovi generatori di calore siano dotati della marcatura a tre o quattro stelle così come definito dal decreto 660/1996 e di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente dei locali in modo da utilizzare razionalmente l’energia richiesta. Il decreto 192, inoltre,per favorire l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, obbliga a predisporre, nel caso di nuove realizzazioni o di ristrutturazioni, opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, ad impianti solari termici e impianti fotovoltaici e i loro allacciamenti agli impianti dei singoli utenti o alle reti. In particolare, impone di installare pannelli solari per la produzione dell’acqua calda nel caso di edifici pubblici o ad uso pubblico di nuova realizzazione: l’impianto così installato deve soddisfare almeno il 50% della richiesta di energia necessaria per riscaldare l’acqua calda sanitaria. Il decreto 192 pone l’attenzione anche sulla manutenzione ordinaria degli impianti e sulla frequenza dei controlli in relazione alla potenza nominale installata; durante le ispezioni diventa obbligatorio controllare i rendimenti di combustione, misurati alla massima potenza termica effettiva e nelle condizioni di normale funzionamento. Qualora al termine dei controlli, il rendimento non rientri nei limiti fissati dall’allegato H del decreto 192, il generatore deve essere obbligatoriamente sostituito entro 300 giorni solari a partire dalla data di verifica.
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